A cura di KATYA OMES (Milano) * katya.omes@dconline.info * Segretario nazionale del Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana.
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< Il Movimento femminile e per le pari opportunità della Democrazia Cristiana si batte impegno per la garanzia dei diritti civili in Italia, così come previsto a chiare lettere dalla Costituzione della Repubblica italiana (seconda parte). >
Esaminiamo dunque uno alla volta quali sono questi diritti civili per i quali il Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana
- Libertà personale
E’ vietata ogni forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale nonché qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
L’inviolabilità della libertà personale (1) che viene garantita sotto tre profili in quanto:
- spetta solo alla legge stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino (riserva di legge);
- solo il giudice è legittimato ad emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà (riserva di giurisdizione);
- l’ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l’hanno portato a privare l’individuo della libertà (motivazione dei provvedimenti).
E’ altresì, vietata la tortura in qualunque forma.
- Libertà di domicilio
Il nostro legislatore ha esteso l’inviolabilità personale al domicilio [2] nel senso che un’ispezione o una perquisizione dell’abitazione privata di un cittadino sono consentite solo in presenza di un mandato della magistratura. Questo principio non si applica nei casi in cui bisogna intervenire per il bene della collettività laddove sussistono ragioni di sanità (ad esempio per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro) di incolumità pubblica (ad esempio per verificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico) ovvero economici o fiscali (ad esempio per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari). Tali interventi devono, comunque, essere previsti da apposite leggi.
- Libertà di segretezza della comunicazione
Ciascun cittadino ha diritto di essere protetto da ogni possibile intromissione da parte di chiunque nella propria libertà di comunicazione [3], sia scritta sia telefonica o telematica. In altre parole i contatti del singolo devono essere garantiti consentendogli di far giungere ad altri, senza interferenza alcuna, il suo pensiero. La legge non specifica chi sia il titolare del diritto inviolabile, se si tratti cioè del mittente o del destinatario; sono perciò assicurate pari dignità e pari tutela sia a chi invia la comunicazione sia a chi la riceve. Anche in questo caso è possibile limitare la libertà e la segretezza delle comunicazioni nei casi specifici previsti dalla legge e solo con un atto motivato del giudice.
- Libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio
Tale libertà consiste nella possibilità per il cittadino di poter circolare e soggiornare liberamente [4] su tutto il territorio italiano. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare nel territorio della Repubblica. Detta libertà si inserisce in un più ampio contesto comunitario in quanto viene riconosciuta a tutti i cittadini dell’Unione Europea e non solo a quelli italiani.La legge può porre delle limitazioni alla libertà di circolazione in via generale per motivi di sanità e sicurezza mentre sono vietate le limitazioni dovute a motivi politici.
- Libertà di riunione
E’ la prima delle libertà “non private” ma riconosciute in un contesto sociale. I cittadini pertanto, possono riunirsi, volontariamente e temporaneamente, in un luogo determinato e, in seguito a preventivo accordo con i promotori o su loro invito, soddisfare così un proprio interesse politico, sociale, culturale, religioso, sportivo ecc. Tuttavia, esistono dei limiti alla libertà di riunione [5].
Più precisamente:
- le riunioni devono svolgersi in maniera pacifica e senza armi;
- per le riunioni pubbliche (si pensi ad esempio a quelle che si svolgono in piazza) è necessario chiedere una specifica autorizzazione alle autorità competenti, le quali possono vietarle per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Detta autorizzazione invece, non è necessaria nel caso in cui le riunioni avvengano in un luogo privato (ad esempio in una casa).
- Libertà di associazione
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per diversi fini purché leciti [6].
A differenza della libertà di riunione, l’associazione presenta una organizzazione stabile e duratura, un vincolo permanente tra gli associati e l’esistenza di uno scopo comune da perseguire. Essa permette sia il libero scambio di opinioni tra le persone sia lo sviluppo sociale della collettività.
In ogni caso, sono vietate:
- le associazioni segretein quanto in un Paese democratico in cui è consentito associarci liberamente, è chiaro che le organizzazioni segrete perseguano scopi illeciti.
- le associazioni a carattere militareche perseguono anche indirettamente scopi politici in quanto questi ultimi vanno necessariamente perseguiti attraverso il libero, pacifico e civile dibattito.
- Libertà religiosa e di coscienza
La legge consente ai cittadini di professare liberamente la propria fede [7], sia in forma individuale sia in forma associata, senza che una religione venga privilegiata rispetto alle altre. I riti non devono essere comunque in contrasto con le normative vigenti in Italia.
La professione della fede può avvenire attraverso la manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, dichiarandosi atei o, all’opposto, facendo proselitismo. Il buon costume rappresenta l’unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica.
- Divieto di colpire con norme fiscali o legislative vessatorie associazioni od istituzioni religiose
Questo articolo è strettamente collegato a quello precedente che riconosce la libertà di religione. Pertanto, è fatto divieto di introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori [8] a carico di alcuni enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguono scopi diversi e di ricorrere ad un trattamento fiscale peggiorativo per alcune categorie. Tale principio viene assicurato a tutti gli enti religiosi, cattolici o meno, a tutela dell’eguale libertà di fede religiosa.
- Libertà di pensiero
Attraverso questa libertà viene garantita la possibilità di comunicare liberamente il proprio pensiero [9] sotto qualsivoglia forma con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tale diritto viene tutelato in maniera generale in modo che ciascun cittadino possa:
- crearsi un proprio patrimonio di idee;
- esprimerle;
- ovvero tenerle segrete.
Per quanto attiene in particolare alla libertà di stampa, è esclusa ogni forma di autorizzazione preventiva nonché qualsiasi forma di censura successiva alla redazione dello stampato. E’ possibile procedere al sequestro dello stampato solo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge. Quando, tuttavia, vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sequestrare la stampa periodica, facendone denuncia nelle 24 ore all’autorità giudiziaria. Se l’autorità non convalida il sequestro entro le 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.La legge prevede, inoltre, la possibilità di controllare i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Il limite per la libertà di manifestazione è rappresentato dal rispetto del buon costume e dei principi fondamentali della convivenza civile.
A cura di KATYA OMES (Milano) * katya.omes@dconline.info * Segretario nazionale del Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana.
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