E’ DI ESTREMA RILEVANZA CONOSCERE A FONDO LO STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA FONDAMENTO POLITICO E GIURIDICO DEL PARTITO DELLO SCUDOCROCIATO

E’ DI ESTREMA RILEVANZA CONOSCERE A FONDO LO STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA FONDAMENTO POLITICO E GIURIDICO DEL PARTITO DELLO SCUDOCROCIATO
Avv. Rocco Piergiogio Lo Duca

A cura di Avv. Rocco Piergiorgio Lo Duca (Cosenza) *

roccopiergiorgio.loduca@dconline.info * Cell. 327-2922553 *

Vice-Segretario nazionale Dip. “Legalità e Giustizia” della Democrazia Cristiana

< E’ DI ESTREMA RILEVANZA CONOSCERE A FONDO LO STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA FONDAMENTO POLITICO E GIURIDICO DEL PARTITO DELLO SCUDOCROCIATO >.

Si fa un gran parlare – da sempre – sulla necessità che la Democrazia Cristiana proceda ad una riunificazione delle sue varie “componenti” per addivenire ad un soggetto politico unitario che sia più forte ed efficace e che possa meglio competere sulla scena politica italiana.

Questo obiettivo – sul quale in linea di massima tutti dichiarano di essere concordi – deriva sostanzialmente dal fatto che taluno (che si dichiara appartenente alla Democrazia Cristiana) ha ritenuto di doversi “diversificare” rispetto al percorso storico, politico e giuridico che gli iscritti della D.C. degli anni 1992/1993 hanno compiuto nel tempo per resistere al maldestro ed illegittimo tentativo compiuto dall’allora Segretario nazionale D.C. Mino Martinazzoli (Consiglio nazionale del 18 gennaio 1994).

Mino Martinazzoli ed il gruppo dirigente di allora tentò infatti di interrompere l’esperienza politica e giuridica (nonchè organizzativa) della Democrazia Cristiana, tramite quanto deliberato nel corso di un Consiglio nazionale D.C. svoltosi il 18 gennaio 1994.

A questa decisione un folto gruppo di dirigenti della Democrazia Cristiana si oppose in maniera vibrante, dando luogo ad un’azione politica degli iscritti alla D.C. 1992/1993 che si oppose fermamente alla decisione scellerata di Martinazzoli and Company.

Questa azione politica guidata in primis dall’On. Flaminio Piccoli e successivamente dall’On. Clelio Darida, On. Carlo Senaldi, Dott. Angelo Sandri e tanti altri, portò a tutta una serie di attività di carattere giuridico, politico, organizzativo ed elettorale che sono state ormai sintetizzate con il termine di < RESISTENZA DEMOCRISTIANA >.

Queste attività hanno portato alla storica sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del dicembre 2010 (sentenza numero 25.999/2010) con cui è stata definitivamente sentenziata la vigenza del partito della Democrazia Cristiana, il quale – in estrema sintesi – non è mai stato sciolto in quanto il deliberato del Consiglio nazionale del 18 gennaio 1994 è stato dichiarato nullo (annullando “ex tunc” qualsiasi effetto di quel deliberato).

Detta sentenza ha trovato attuazione nella celebrazione del XXII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana svoltosi a Perugia nei giorni 14 e 15 dicembre 2013, i cui atti congressuali sono stati opportunamente registrati dapprima all’Agenzia delle Emtrate di Roma (gennaio 2014) e poi – al fine di dare agli stessi forma di atto pubblico – presso lo Studio del Notaio Angelo Gaglione di Roma in data 6 maggio 2015.

Fatta questa doverosa (anche se sintetica premessa) possiamo dunque affermare che la Democrazia Cristiana è ben viva e vegeta con il proprio nome, il proprio simbolo, il proprio Statuto vigente del partito a cui tutti gli aderenti della D.C. devono necessariamente richiamarsi e che devono sostanzialmente rispettare.

E ci innestiamo dunque in una importante analisi sui dati fondanti contenuti nello Statuto della Democrazia Cristiana e che – ovviamente – se non vengono rispettati producono “ipso jure” la non appartenenza dei soggetti che magari del tutto arbitrariaente vanno ad esternare i loro convincimenti che però rimangono “esterni” al partito stesso.

Prendiamo in esame dunque i primi tre articoli dello Statuto vigente della Democrazia Cristiana  contenuti nel Titolo I° dello Statuto stesso ed intitolato: I SOCI.

TITOLO I* DELLO STATUTO D.C.: < I SOCI >.

Art. 1 ( Requisiti )
Sono soci delle Democrazia Cristiana i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art. 2 ( Diritti dei soci )
I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.

I soci possono accedere alle cariche del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti.

I soci possono esercitare l’elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. I soci che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali.

L’anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1 gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate dal 1 ottobre al 31 dicembre.
In occasione dei congressi comunali, circoscrizionali, provinciali, regionali e nazionale del Partito, per garantire la legittimità della base elettorale, hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l’anno precedente quello della delibera di convocazione del Congresso e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell’anno in corso.

I nuovi soci debbono comunque aver maturato le anzianità previste per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 3 ( Doveri dei soci )

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della linea politica della Democrazia Cristiana.
In particolare è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
c) garantire l’unità operativa del Partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento alla Democrazia Cristiana;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un’irreprensibile condotta morale e politica;
g) concorrere, secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito.

Quelli esposti nei primi tre articoli dello Statuto della Democrazia Cristiana sono di fondamentale importanza per determinare chi è ed opera all’interno del partito e chi aspira ad esserlo, con delle conseguenze di carattere politico e giuridico che non possono essere nè sottaciute, nè sottovalutate.

Ed un tanto prenderemo in esame nel corso di altri interventi scritti che seguiranno questo primo articolo introduttivo.