A cura di Geom. Gianfranco Melillo (Duino Aurisina/TS)
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Segretario Ammministrativo nazionale e Legale rappresentante della Democrazia Cristiana italiana.
< LA LICEITA’ DELL’USO DEL SIMBOLO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI DELL’AUTUNNO 2021. >
Da più parti mi si rivolge la domanda riguardante la liceità dell’uso del simbolo della Democrazia Cristiana in occasione delle prossime elezioni amministrative in programma nell’autunno del 2021.
Nel corso della cosiddetta < Resilienza democristiana > non si contano più le occasioni in cui il nostro partito si sia presentato alle elezioni con una propria lista avente il contrassegno dello “scudocrociato con la scritta < LIBERTAS > sulla banda orizzontale della croce”, così come è ormai fuori discussione la legittimità sull’UTILIZZO del simbolo e del nome della DEMOCRAZIA CRISTIANA, come già più volte abbiamo avuto modo di dimostrare con vari articoli pubblicati anche sulle colonne di questo stesso giornale.
E’ infatti assodato che la Democrazia Cristiana, come partito politico operante in Italia, in continuità con l’esperienza politica, giuridica ed organizzativa del partito della D.C. che fu di don Sturzo, De Gasperi e Aldo Moro, trova piena continuità con l’azione del partito guidato dal 1994 in poi dal compianto Sen. Flaminio Piccoli ed a seguire da Clelio Darida, Carlo Senaldi, Giuseppe Pizza, Angelo Sandri.
Senza voler rifare il percorso storico/politico/giuridico del nostro partito – già esposto tante volte – richiamiamo soltanto i capisaldi fondamentali di questo percorso rappresentati in primis dalla Assemblea generale degli iscritti 1992/1993 svoltasi nei giorni 3 e 4 luglio 2002 a Roma.
Menzioniamo poi l’atto di citazione presentato dagli stessi Iscritti del partito della Democrazia Cristiana 1992/1993 al Tribunale di Roma per il riconoscimento dei diritti della Democrazia Cristiana (settembre 2002 – a firma C. Senaldi, A. Sandri e G. Travagin); la sentenza inappellabile della Corte di Cassazione numero 25.999 del 23 dicembre 2010; la celebrazione del XXII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana svoltosi nei giorni 14 e 15 dicembre 2013 che ha posto la parola fine alle controversie giuridiche in ordine alla materia di cui trattasi.
In parallelo a tutto questo vi è stata la presentazione del partito della Democrazia Cristiana in svariate competizioni elettorali, con il simbolo dello < scudocrociato > così come facilmente dimostrabile dagli atti.
Ci soffermeremo ulteriormente – con maggior dovizia di particolari – su questa attibvità elettorale svoltasi negli anni, così come approfondiremo i termini del contenzioso che ci ha visto contrapposti in particolare con l’UDC, che ha più volte tentato di ostacolare in maniera piuttosto stupida e sostanzialmente illegittima di contrastare (per biechi interessi personali) la ripresa ed il rilancio della presenza politica del partito di cui si proclamavano falsamente eredi dal punto di vista politico e giuridico.
Abbiamo più volte dimostrato coem fosse particolarmente sciocco da parte di costoro dichiararsi “eredi” della Democrazia Cristiana.
In questa vicenda infatti non esisteva nessun “erede” in quanto mancava il < de cuius > !
La Democrazia Cristiana infatti è sempre stata ben viva e vegeta, come è stato dimostrato dall’intensa attività svolta dal partito dello scudocrociato anche in campo elettorale, laddove invece il tentativo opposto da UDC e dai suoi compagni di merende rispondeva a tutt’altra finalità !
Ma val la pena anche di soffermarsi sulla assoluta non confondibilità dei simboli usati dalla Democrazia Cristiana e dall’UDC che per DIFFERENZE GRAFICHE e di INDICAZIONE DI NOME erano assolutamente non confondibili, come sostenuto dallo stesso UDC al Tribunale di Milano nel 2002 a fronte dell’attacco mossogli in quell’anno dalla Democrazia Cristiana, rappresentata e difesa in quella circostanza dal compianto Avvocato Gianfranco Panizzo (del Foro di Udine).
E’ stato dunque gioco facile per la Democrazia Cristiana, a parti rovesciate, dai tentativi dell’UDC di aggredire l’attività politico/elettorale della D.C. dimostrando in più sedi la non confondibilità dei due simboli tra di loro in competizione.
E’ accaduto dunque che in occasione delle elezioni provinciali svoltesi a Sondrio nell’anno 2004, la Democrazia Cristiana si è presentata (ottenendo la successiva elezione di due consiglieri provinciali) e resistendo all’aggressione dell’UDC contraria al presentarsi della Democrazia Cristiana con il simbolo dello scudocrociato.
I ricorsi dell’UDC (dopo il parere favorevole alla presentazione della D.C. da parte della Commissione elettorale comunale) vennero respinti dapprima dalla Commissione elettorale provinciale e poi dal TAR della Lombardia (sezione di Brescia) a cui l’UDC si era inutilmente rivolto.
Sono molte le pronuncie a favore della Democrazia Cristiana ottenute negli anni sia a livello locale che di TAR di varie regioni d’Italia.
Ricordiamo la pronuncia del TAR del Friuli Venezia Giulia nel 2006 e negli anni successivi da parte del TAR del Piemonte; TAR della Toscana e di altre regioni ancora.
Ritorneremo su queste vicende onde poter ricostruire con maggiori particolari il quadro giuridico che finora è inequivocabilmente emerso.
In particolare ricordiamo che la Democrazia Cristiana si è presentata ufficialmente con il suo simbolo scudocrociato in occasione delle elezioni regionali delle Marche dell’anno 2015 ed anche in quella circostanza è stata inutilmente contrastata dall’UDC.
In varie circostanze le ragioni della Democrazia Cristiana sono state brillantemente rappresentate e difese dall’Avvocato Antonio Todisco (del Foro di Avellino).
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Giusto scritto
Giusto fatto