In questi mesi trascorsi, che ci hanno portato ad avere un nuovo Governo e un Presidente del Consiglio, abbiamo sentito parlare più volte di illegittimità, di incostituzionale e dei vari articoli che ci riportavano alla costituzione Italiana, allora mi è sembrato dare ai tanti nostri amici alcune delucidazioni in merito.
Con la costituzione del 1948 l’italia si è dotata di una forma di governo parlamentare, questo implica che alle elezioni viene eletto il parlamento e non il presidente del consiglio, che invece è nominato dal presidente della repubblica.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. – Costituzione italiana, art. 92
Quello del presidente però non è un potere discrezionale. Il governo per assumere i suoi poteri deve ottenere la fiducia del parlamento. 1)Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.2) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. – Costituzione italiana, art. 94
A seconda della fase politica la nomina del presidente del consiglio da parte del capo dello stato può essere una scelta pressoché obbligata oppure in qualche misura discrezionale.
Se in parlamento è presente una maggioranza che esprime una chiara indicazione, i margini entro cui si muove il capo dello stato si riducono fino a quasi annullarsi. È quello che accadeva solitamente durante la seconda repubblica, quando alle elezioni le coalizioni si presentavano con un candidato premier comune e i risultati restituivano maggioranze più o meno chiare in parlamento.
L’estremo opposto è quello in cui la scelta del presidente avviene senza che i partiti abbiano fornito un’indicazione specifica, come è avvenuto nel caso del governo Monti. Bisogna ricordare comunque che un’ipotesi del genere è stata possibile solo perché le forze parlamentari non sono state in grado di esprimere un proprio candidato, e comunque hanno accettato la scelta presidenziale prima nelle consultazioni e poi votando la fiducia in parlamento.
In tutti i casi che si pongono tra questi due estremi la scelta del presidente deriva dalle informazioni che i partiti gli forniscono nel corso delle consultazioni. È bene chiarire che non esiste nessun obbligo costituzionale o di prassi che imponga al presidente della repubblica di fornire l’incarico vuoi al leader del primo partito, vuoi al leader della prima coalizione, anche se ovviamente questa è l’ipotesi più probabile. Si tenga presente infatti che quando Spadolini ricevette l’incarico il partito repubblicano italiano (Pri), di cui era il leader, aveva appena 16 seggi alla camera e 6 al senato. Questo fu possibile perché i membri della maggioranza che gli votò la fiducia si espressero favorevolmente sul suo nome, nonostante i modesti numeri parlamentari.
Quindi nello scegliere il presidente del consiglio designato, il capo dello stato deve identificare una figura che ritiene possa ottenere la fiducia del parlamento.
In realtà non è solo il presidente del consiglio a dover ottenere la fiducia ma tutto il governo. Secondo la carta il capo dello stato nomina i ministri su proposta del presidente del consiglio. La scelta del termine ha un chiaro significato. Anche se l’iniziativa è del presidente del consiglio, l’inquilino del Quirinale non si limita ad accoglierla passivamente, e mantiene anche su in questo passaggio un ruolo molto importante. governo italiano.
Per arrivare alla nomina del governo, che dovrà presentarsi alla camere per ottenere la fiducia, il presidente avvia con le consultazioni con i partiti. Queste, se pur non previste dalla carta, costituiscono ormai una consolidata e irrinunciabile prassi costituzionale. Il numero delle consultazioni e la loro durata è variata nel tempo a seconda del contesto politico. In ogni caso alcune consultazioni possono essere considerate obbligate, ovvero quelle riguardanti i colloqui con:
- i capi dei gruppi parlamentari
- i rappresentanti delle coalizioni (quando delle coalizioni sono presenti)
- i presidenti di camera e senato
Di solito comunque vengono inclusi nelle consultazioni anche gli ex presidenti della repubblica, i capi delle componenti del gruppo misto e le minoranze linguistiche, anche se non previsto dalla costituzione, se le consultazioni non hanno portato a un’indicazione chiara, il presidente della repubblica può conferire un mandato esplorativo. È quello che è successo ad esempio nel 2013 quando, di fronte a un panorama politico frammentato, il presidente Napolitano conferì il mandato esplorativo a Bersani.
In ogni caso quando il capo dello stato conferisce l’incarico vero e proprio la persona designata di solito accetta con riserva, a questo punto dopo brevi consultazioni con i gruppi politici che dovrebbero comporre la maggioranza e, il premier designato ritorna al Quirinale per sciogliere, in maniera positiva o negativa, la riserva.
Fatto questo si procede con i decreti di nomina e quindi con il giuramento che deve essere compiuto dal presidente del consiglio incaricato e dai ministri:
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione – Legge n.400/1988
Nella storia repubblicana sono stati nominati 64 governi, 61 da quando è in vigore la costituzione. Nella gran parte dei casi il presidente del consiglio è stato espressione del partito che in parlamento aveva la maggioranza relativa. Durante la seconda repubblica di norma il premier era espressione della coalizione che aveva ottenuto la maggioranza assoluta in parlamento, anche in questa fase però è capitato, a seguito di crisi parlamentari, che venisse nominato presidente del consiglio una personalità tecnica o comunque indipendente dai partiti.
Ci sono poi nella storia della Repubblica anche 5 casi in cui il Presidente del Consiglio è stato espressione di una forza minoritaria in parlamento. Si tratta dei due governi Spadolini, dei due governi Craxi e del primo governo Amato.
di Antonio Gentile