Bollette a 28 giorni dei cellulari: come ottenere il rimborso.

Bollette a 28 giorni dei cellulari: come ottenere il rimborso.

Vodafone, Fastweb, Tim, Wind Tre: ecco gli operatori telefonici protagonisti di una vicenda che dura ormai da diversi mesi.

L’Agcom si è espressa in maniera chiara sulla questione relativa alle bollette con fatturazione a 28 giorni: gli operatori telefonici non solo devono restituire in bolletta i giorni erosi ai consumatori, ma devono tornare alla fatturazione a 30 giorni. E ora, la decisione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha trovato conferma con la sentenza del Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso con cui Vodafone richiedeva la sospensione del Provvedimento dell’Agcom. Di conseguenza, gli operatori telefonici, in seguito al passaggio della fatturazione delle offerte di telefonia fissa da mensile a settimanale, devono rimborsare i rispettivi clienti entro il 31 dicembre 2018.

Chi ha dunque diritto a essere rimborsato? Tutti i consumatori che hanno firmato un contratto telefonico con le compagnie Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre e che, con la fatturazione a 28 giorni, hanno pagato per 13 mesi, invece che per 12. Questo provvedimento riguarda i servizi di convergenza fissa-mobile e quelli di telefonia fissa. Il rimborso dei giorni erosi, come richiesto dall’Agcom, deve essere considerato a partire dal 23 giugno 2017 e verrà accreditato nella prima bolletta che da ora in poi, avrà cadenza mensile (30 giorni e non più 28).

Come funziona il rimborso delle bollette telefoniche a 28 giorni

Le compagnie telefoniche di cui sopra, devono assolvere all’obbligo dei rimborsi in maniera automatica, accreditando la somma dovuta ai propri clienti. I giorni erosi potranno essere restituiti o in un’unica bolletta oppure spalmati: ciò che conta è che il rimborso avvenga in maniera diretta ed entro il 31 dicembre dell’anno corrente (come indetto dalla sentenza del Tar Lazio).

Cosa accade se la compagnia non effettua il dovuto rimborso entro la data stabilita? In questo caso, il consumatore può tutelarsi, seguendo in una delle seguenti modalità:

  • può rivolgersi ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com) che fanno riferimento all’Agcom;
  • può chiedere il supporto alle associazioni dei consumatori e compilare un modulo in cui viene fatta richiesta di reclamo per rimborso mancato;
  • può fare un reclamo alla propria compagnia telefonica richiedendo di ottemperare all’obbligo di rimborso, pena il ricorso a vie legali.

di Antonio Gentile