A cura di Dott.ssa Cinzia Carati (Bologna) *
cinzia.carati@dconline.info
Segretario regionale del Dipartimento Attività sociali e Problematiche del Terzo settore della Democrazia Cristiana dell’Emilia Romagna
< DOTT.SSA CINZIA CARATI (D.C. EMILIA ROMAGNA): INTERVENTI PER IL REDDITO DI EMERGENZA QUALE MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA >.
Il Reddito di Emergenza (cosiddetto “REM”, ex d.l. 34) è una misura di sostegno economico che era stata istituita con l’articolo 82 del decreto-legge di data 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed altri susseguenti decreti hanno introdotto la possibilità di richiedere ulteriore mensilità di REM (REM d.l. 104 e REM d.l. 137).
Ora sono stati previsti ulteriori interventi di sostegno in tal senso.
Il reddito di emergenza può essere richiesto direttamente ai CAF, come ad esempio il Centro di raccolta CAF, affiliato UNSIG, esistente presso la sede della Cooperativa <La Chioccia > di Bologna, in Via Marzabotto numero 10.
Per contattare direttamente gli uffici della Cooperativa < La Chioccia > di Bologna è possibile usufruire dei seguenti recapiti telefonici: Tel. 051-0226368 * Cell. 353-4136078.
L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha
previsto dunque il riconoscimento di ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Il beneficio, il cui importo è determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in possesso – cumulativamente – dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:
– ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1);
– a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASPI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (comma 2).
La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
In attesa della pubblicazione della circolare con la quale verrà illustrata nel dettaglio la misura
in argomento, si forniscono le prime indicazioni applicative.
1. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della
domanda.
2. I requisiti per il Rem (di cui al comma 1 del Decreto legge)
In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione
della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento
al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di
cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di
locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al
31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni
componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro.
La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
2.1 I requisiti di compatibilità.
Il Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:
a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
3. I requisiti per il Rem di cui al comma 2
Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.
Si tratta, in buona sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:
a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DISCOLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di
validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
3.1 I requisiti di compatibilità
Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:
a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.