< GIOVANNI GLESSI (DEMOCRAZIA CRISTIANA – GORIZIA): UNA PRIMA ANALISI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N,. 3, IN TEMA DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI > * SECONDA PARTE
Con questo nuovo intervento completiamo una prima analisi della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con un particolare riferimento – ovviamente – al loro finanziamento.
Con la seconda parte del D.L. 3/2019, che si occupa di misure anticorruzione, sono state introdotte disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, nonchè delle erogazioni che possono essere effettuate a loro favore.
Abbiamo già sottolineato che per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza, sia in ordine ai contributi ricevuti, sia in ordine alla presentazione delle candidature.
E’ dunque previsto – per i partiti e i movimenti politici (nonché per le liste e per i candidati alla carica di Sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti) – l’obbligo di annotare in un apposito registro (entro il mese successivo a quello della percezione), per ogni eventuale contributo ricevuto, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo oppure il valore della prestazione o di altra forma di sostegno, nonchè la data dell’erogazione.
Per i soggetti titolari di cariche elettive e di Governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l’obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l’indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione precedente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano, come già precedentemente previsto.
E’ inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile.
Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.
Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identità dell’autore.
E’ inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni e gruppi parlamentari.
In relazione alle fondazioni, associazioni e i comitati per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un “indice di collegamento” con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.
E’ posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici l’applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo.
Si procede dunque alla revisione delle disposizioni della legge e delle altre disposizioni legislative in materia di:
-
contributi ai candidati alle elezioni;
-
contributi ai partiti e ai movimenti politici,
-
rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie,
-
trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
L’esame delle norme vigenti in questa materia riguardante il settore amministrativo dei partiti e movimenti politici deve essere oggetto di attenta analisi e di concreta applicazione se si vuole che il nostro sistema migliori progressivamente rafforzando quei principi di correttezza e di trasparenza che si rendono necessari per un effettivo miglioramento del “Res publica”.
VENERDI’ 18 OTTOBRE E SABATO 19 OTTOBRE 2024
RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
CENTRO CONGRESSI < CASA TRA NOI > – VIA MONTE DEL GALLO N. 113
A ROMA CAPITALE (NEI PRESSI DI CITTA’ DEL VATICANO)
COORDINAMENTO LOGISTICO DELL’EVENTO: RAG. ALDO COTA (FOGGIA)
Riferimenti: aldo.cota@dconline.info * cell. 327-0665142 *
*************************************************************
A cura di Giovanni Glessi (Gorizia)
giovanni.glessi@dconline.info * Cell. 345-2317864 *
Vice-Segretario Amministrativo nazionale della Democrazia Cristiana italiana
Segretario Amministrativo regionale della Democrazia Cristiana del Friuli Venezia Giulia
Editorialista de < IL POPOLO > della Democrazia Cristiana