L’Imu è una tassa municipale unica che presuppone il possesso di un’immobile. Tale imposta si applica sulla seconda casa, immobili commerciali, terreni e negozi, ad esclusione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze. Deve essere pagato sulla cosiddetta prima casa se questa è stata accatastata come A/1, A/8 e A/9, categorie che usufruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.“
La Tasi è invece l’imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. Per gli immobili affittati con specifico contratto di locazione registrato a norma di legge, la Tasi non è più dovuta dal locatario, ossia, ma diventa a carico del proprietario. Stessa esenzione, anche per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con ISEE inferiore a 15.000 euro.
L’imponibile ai fini della Tasi è uguale al valore dell’immobile, così come risulta dalla rendita catastale, rivalutato con le percentuali previste dal governo per la determinazione dell’Imu. Al valore così risultante vengono applicati i moltiplicatori legati alla tipologia di immobile e le aliquote fissate dal Comune dove si trova l’immobile per la determinazione dell’imposta
Imu e Tasi, quando non si pagano
Dopo aver visto chi deve pagare, vediamo anche quali sono gli immobili o i soggetti esclusi dal pagamento di queste imposte. Sono esentati dal pagamento dell’Imu i proprietari di abitazioni principali che fanno parte delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani. Invece, per quanto riguarda la Tasi, sono esclusi i terreni e quegli immobili per i quali il Comune ha deliberato aliquota zero. Infine, per quanto concerne i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e non utilizzati, è prevista un riduzione del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni
Il prospetto delle scadenze è il seguente:
- Primo acconto o rata unica TASI e IMU: al 18 giugno 2018
- Secondo acconto e conguaglio TASI e IMU al 17 dicembre 2018.
Il contribuente che decide di pagare la tassa in due rate, dovrà versare con l’acconto di giugno, il 50% del tributo dovuto, con il saldo di dicembre, invece, il restante 50% con l’eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal comune.
Noi della Democrazia Cristiana riteniamo opportuno fare un’osservazione in merito a queste imposte di natura meramente politico-economica o di bilancio dello Stato, però, non si può mascherare la realtà dei fatti e cioè che IMU e TASI sono facce della stessa medaglia ovvero:
- colpiscono lo stesso bene tramite uguale base imponibile;
- identificano gli stessi soggetti passivi;
- hanno finalità eterogenee e generali (diversamente dallo spirito che contraddistingue di una tassa);
- coprono costi relativi al finanziamento generale dello Stato (in senso lato), salvo quelli etichettati denominati (o meglio ghettizzati) quali servizi indivisibili (come se uno Stato possa essere portatore di servizi divisibili nei confronti dei cittadini) chiamati presuntivamente tali solo per una scelta impropria del legislatore la cui finalità ab origine sarebbe la mera diversa imputazione contabile di bilancio (a prescindere dal livello di decentramento od accentramento del servizio – vedasi musei, illuminazione, ecc.).
La doppia imposizione patrimoniale non è ammessa dalla legge e soprattutto dalla Costituzione perché in danno del cittadino e delle sue economie ed in barba al rapporto di fiducia e rispetto reciproco che Stato e Cittadino hanno consacrato nell’art. 97 Cost. (buona fede) oltreché, in via indiretta, rinvenibile dall’art. 1 del protocollo addizionale della CEDU siglato a Parigi nel 1952.
Come ben (sperando), può comprendersi l’IMU e la TASI oltre a colpire lo stesso bene, colpiscono il medesimo atteggiamento del soggetto sul bene (uti dominus) nel caso del possesso, gli stessi soggetti passivi, con determinazione della identica base imponibile.
di Antonio Gentile