Imu, Tasi e Tari sono le tre imposte principali che gravano sugli immobili. Ma se le prime due non si pagano sull’abitazione principale ( a patto che sia di lusso o di pregio), diverso è il discorso per quanto riguarda la seconda casa. Vediamo nel dettaglio la tassazione prevista sull’immobile diverso dall’abitazione principale, cosa accade se è disabitata o se si affitta.
Seconda casa
La legge dice che l’abitazione principale è quella iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il proprietario e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In poche parole, è quella in cui si ha la residenza e si dimora abitualmente. Al contrario la seconda casa è l’immobile diverso dall’abitazione principale, quello cioè in cui il proprietario e la sua famiglia non dimorano abitualmente, nè risiedono anagraficamente. Così se si ha la residenza in un immobile, ma si dimori in un’altra casa solo una delle due case può esser considerata abitazione principale. La seconda casa può rimanere disabitata o si può concedere in comodato d’uso o ancora affittare, per brevi o lunghi periodi. Vediamo nel dettaglio le tasse da pagare.
Imu seconda casa
Partendo dall’IMU, l’imposta municipale unica che si paga sugli immobili, a differenza dell’abitazione principale, sulla seconda casa si paga sempre a prescindere dalla categoria catastale. Quindi l’imposta è dovuta sempre per la seconda casa che rientra nelle categorie catastali: A2 civile abitazione, A3 abitazioni di tipo economico, A4 abitazioni di tipo popolare, A5 abitazioni di tipo ultrapopolare, A6 abitazioni di tipo rurale, A7 abitazioni in villini. In caso di seconda casa in comproprietà, l’imposta si calcola proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso e ogni contribuente deve versare la propria imposta.
Tasi seconda casa
Le medesime considerazioni espresse per l’Imu valgono anche per la TASI sulla seconda casa. Così il tributo locale sui servizi indivisibli quali la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione ecc .. deve essere pagato sempre, a prescindere dalla categoria catastale, in caso di immobile diverso dall’abitazione principale. Il tributo comunale sui servizi indivisibili, viene pagata anche dall’inquilino se l’immobile in cui vive è adibito ad abitazione principale e se la detenzione supera i 6 mesi nel corso dell’anno. La Tasi viene pagata dall’inquilino solo se l’abitazione principale rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9: in tal caso la quota di tributo a carico dell’inquilino varia dal 10 al 30% a seconda di quanto previsto dal Comune della delibera relativa e la restante parte tra il 70 e il 90% a carico del proprietario. Quest’ultimo invece è tenuto sempre a pagare la Tasi sull’immobile concesso in locazione, a prescindere dalla categoria catastale, in quanto si prefigura come seconda casa.
Tari seconda casa
La Tari, si compone di una parte fissa, data dal costo del servizio erogato (che viene determinato dalla superficie dell’abitazione) e da una variabile, data dalla quantità effettiva di rifiuti prodotti da chi abita l’immobile. La tassa rifiuti deve essere versata da chiunque possiede o detiene a qualunque titolo locali o aree in grado di produrre rifiuti si paga sempre sulle seconde case.
Secondo casa disabitata: si pagano le tasse?
Quando si tratta di casa disabitata, l’Imu e la Tasi si pagano sempre. Diverso è il discorso per la Tari. In tal caso è prevista l’esenzione dal pagamento della TARI sulle seconde case solo se queste sono disabitate e inutilizzabili, cosa che deve provata dimostrando l’assenza di allaccio alla rete elettrica, idrica o fognaria. Quindi la tassa sui rifiuti per una seconda casa non abitata non si paga, ma soltanto a due precise condizioni: la casa deve essere priva di arredi e priva di fornitura di acqua, gas e luce. Dimostrare che la casa è disabitata e che risultano non attive le diverse forniture di beni essenziali è abbastanza semplice: in questo caso è necessario presentare apposita documentazione. Il Comune potrà inoltre effettuare un’ispezione della casa che si dichiara essere sfitta e non abitata per verificare l’effettiva assenza di arredi. Se invece la casa è arredata e dotata di allacci alle utenze, la tassa rifiuti deve essere pagata. Il calcolo lo fa il Comune, che come prevede nel suo regolamento può applicare un criterio presuntivo per stabilire quanto pagare di TARI. Cosa significa? Che il Comune presume che i non residenti debbano pagare un tot per una seconda casa che è presuntivamente proporzionato alla superficie dell’immobile. Così ad una più ampia superficie dell’immobile corrisponde la presenza di un maggior numero di persone e, quindi, una maggiore potenzialità di rifiuti. Ovviamente il contribuente ha sempre la possibilità di dichiarare l’effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare e la superficie dell’immobile, fermo restando che il Comune – considerato che trattasi di seconda casa – non potrà chiedere tariffe alte.
Secondo casa affittata: chi paga le tasse?
In caso di locazione è il proprietario, indipendentemente dalla tipologia del contratto, che deve versare sia l’Imu che la Tasi. Per la Tari invece, se la locazione è duratura, e c’è un regolare contratto di affitto, a pagare la tassa rifiuti è l’inquilino. Se invece la seconda casa viene concessa in locazione temporaneamente, ad esempio nei mesi estivi, prefigurando così una casa vacanza, allora a pagare è sempre il proprietario.
dal web di Antonio Gentile