LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MONDO ISLAMICO E L’ISTITUTO DEL MATRIMONIO COSI’ COME IN ESSO CONCEPITO

LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MONDO ISLAMICO E L’ISTITUTO DEL MATRIMONIO COSI’ COME IN ESSO CONCEPITO

A cura della Redazione de < IL POPOLO  > della Democrazia Cristiana *

www.ilpopolo.news * www.democraziacristianaonline.it *

Pagina facebook della Democrazia Cristiana < DemocraziaCristianaOnline >

< LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MONDO ISLAMICO E L’ISTITUTO DEL MATRIMONIO COSI’ COME IN ESSO CONCEPITO >.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo scritto, desunto dalla rete riguardante la condizione femminile nel mondo islamico e l’istituto del matrimonio, così come in esso concepito.

Senz’altro sarà oggetto di discussione e di dibattito e le rappresentanti del Movimento femminile della Democrazia Cristiana non mancheranno di far sentire la loro voce in proposito.

Le recenti notizie  secondo cui il Presidente  turco Erdogan vorrebbe istituire una sorta di “matrimonio riparatore” a seguito di violenze sessuali subite, ha scatenato – come del resto era prevedibile – varie reazioni nel mondo. Partiamo dunque dalla valutazione su qualche elemento sull’istituto matrimoniale islamico contestualizzato sinteticamente nel tema più generale della condizione femminile nel mondo islamico.

E’ preliminare rilevare un significativo limite di capacità analitica e di conoscenza addebitabile ai media in Occidente, i quali tendono in genere ad  appiattire molte analisi sul mondo islamico o sulle minoranze islamiche in Occidente a problematiche relative alle donne.

Un tema che è senz’altro rilevante e meritevole di attenzione ma che non può diventare la principale e talvolta l’unica griglia interpretativa di uno sforzo di conoscenza verso l’Islam, anche di quello che ormai vive fra di noi in Europa.

Già nella terminologi la differenza innanzitutto culturale e poi giuridico-sociale fra il termine occidentale “matrimonio”, chiaramente imperniato sul termine  latino “mater”, ed il termine arabo “nikah”, equivalente di matrimonio, ma che è semanticamente imperniato sull’atto dell’accoppiamento sessuale.

Tale differenza semantica va vista nel più generale principio che nell’Islam si vuole l’accoppiamento fra uomo e donna solo nell’ambito di una unione legalizzata e considera lacerazione sociale di estrema gravità i rapporti extraconiugali.

Esiste poi un’altra fondamentale differenza: nell’Islam il “nikah” è niente di più che un contratto fra un uomo ed una donna, che può avere anche forma solo orale (pratica desueta ma ancora attiva in alcune aree rurali). Addirittura in ambito sciita esiste la possibilità del “nikah mut’ah” ossia matrimonio temporaneo che in buona sostanza è una forma di prostituzione legalizzata.

Elemento fondamentale nel “nikah” è il consenso della sposa. In mancanza di un chiaro consenso della  sposa non si può procedere col “nikah”. Ciò non toglie ovviamente che possano esistere episodi di costrizioni, ma ove essi avvengano vanno considerati per quello che sono e cioè atti illegali se non crimini ed in ogni caso contrari alla “shari’a” (legge islamica).

Circa l’età minima per contrarre “nikah” va detto che la “shari’a” impone solo la regola di aver raggiunto la maturità sessuale. Esistono poi alcune legislazioni nazionali che hanno imposto una età  minima anagrafica. In ogni caso il matrimonio con bambine che non abbiano ancora raggiunto la maturità sessuale è contrario all’Islam, se non in situazioni eccezionali ed in molti consessi di diritto islamico è considerato del tutto proibito se abbinato ad atti di violenza fisica.

Sempre circa il matrimonio va detto che, contrariamente a quanto si crede anche in virtù di antichi detti o luoghi comuni circa ipotetici scambi di cammelli col padre della sposa, è previsto un donativo nuziale (equiparabile alla dote) consistente in danaro o beni immobili e che nel “nikah” viene ceduto completamente alla donna che ne rimane esclusiva proprietaria.

Qui forse giova ricordare un’altra orrenda pratica che coinvolge le bambine ossia l’infibulazione, pratica  erroneamente spesso attribuita all’Islam ma che è invece del tutto estranea all’Islam ed  è frutto solo di antiche pratiche seguite in particolare in Africa ma che non hanno alcuna base islamologica.

Nei vari paesi islamici il diritto di famiglia è quello che più si ispira alla “shari’a” seppure con norme che possono variare da paese a paese. In generale la “shari’a” prevede una prevalenza del ruolo maschile sulla donna sia nel campo dei diritti, sia nel campo della sfera pubblica.

I principali ambiti in cui la “shari’a” prevede una disuguaglianza a sfavore della donna sono: la poligamia; il divieto di sposare uomini di fede diversa (cosa invece consentita agli uomini); il divieto di ripudio e di iniziativa di divorzio (seppure in molti paesi si sono avute modifiche che attribuiscono alla  donna tale iniziativa ma non il ripudio, istituto che rimane prerogativa dell’uomo); la discriminazione nell’asse ereditario che assegna alla donna la metà della quota prevista per un uomo; un diverso peso nella testimonianza in tribunale (una vecchia norma, oggi poco applicata, prevedeva che per bilanciare la testimonianza di un uomo occorreva la testimonianza di due donne); l’affidamento dei figli in caso di divorzio.

Va però ricordata una curiosità giuridico-biologica praticata nei primi secoli dell’Islam col chiaro scopo di proteggere la donna da indesiderate conseguenze di condotte non proprio fedeli e salvare l‘onore dei rispettivi mariti. In alcuni casi in cui i mariti, al rientro di campagne di guerra per l’espansione dell’Islam che potevano durare anche molti mesi, trovavano figli o situazioni di gravidanza “difficilmente” compatibili con le proprie assenze, ci sono state alcune “fatwa” (sentenze islamiche) che hanno sancito che la durata di una gravidanza potesse estendersi anche di molto oltre i nove mesi normalmente previsti.

A cura della Redazione de < IL POPOLO  > della Democrazia Cristiana *

www.ilpopolo.news * www.democraziacristianaonline.it *

Pagina facebook della Democrazia Cristiana < DemocraziaCristianaOnline >