LA DEMOCRAZIA CRISTIANA SI RIVOLGE ALLE MASSIME CARICHE DELLO STATO PER OTTENERE – NELL’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – LA SOSTITUZIONE  DEL TERMINE “RAZZA” CON “ETNIA”

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA SI RIVOLGE ALLE MASSIME CARICHE DELLO STATO PER OTTENERE – NELL’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – LA SOSTITUZIONE  DEL TERMINE “RAZZA” CON “ETNIA”

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Dopo ampia ed approfondita discussione all’interno del partito della Democrazia Cristiana, quest’oggi (20 dicembre 2020) sono partite le raccomandate indirizzate al Presidente della Repubblica italiana On. Sergio Mattarella; al Presidente del Consiglio Avv. Giuseppe Conte;  al Presidente del Senato Sen. Casellati; al Presidente della Camera On. Fico, a nome dell’Ufficio politico della Democrazia Cristiana e del Dipartimento Legalità e Giustizia della D.C., con le quali si richiede l’intervento del Capo dello Stato con l’intento di modificare la parola “razza” in parola “etnia”, termine contenuto nell’articolo 3 della Costituzione Italiana.

Costituzione Italiana che peraltro la Democrazia Cristiana intende sostenere con la sua massima determinazione in quanto strumento che rappresenta la Sovranità del Popolo.

La Democrazia Cristiana – dunque – attenta, presente e attiva, intende sottoporre alla conoscenza del Capo dello Stato per un delicato vaglio che, in base alle sue attribuzioni il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere, per modificare la parola “ razza” – contenuto nell’articolo 3 della Costituzione Italiana – in parola “ etnia”.

Nella missiva inoltrata alle più alte autorità dello Stato, la Democrazia Cristiana richiama unaserie di argomentazioni che mostrano, chiaramente e palesemente, che le evidenti storture del termine, siano sia formali che sostanziali, e sono relative alla fondamentale legge costituzionale (art. 3, in questione,)

Per la ragione in essere, dette storture non sono di lieve impatto, bensì mostrano avere un risvolto negativo sulla nostra Democrazia e sulle nostre Istituzioni. Per quanto premesso – a seguire – vengono  illustrano e spiegate diffusamente le argomentazione in premessa summenzionate.

La richiesta è rispettosamente formuliata come una possibilità di dare all’articolo menzionato un significato autentico e reale, che trasmetta con trasparenza tutta la sua nitidezza di contenuto, divenendo inopponibile.

La missiva della Democrazia Cristiana porta a conoscenza i seguenti punti:

A) Rilievi o fatti che attengono all’incostituzionalità del termine.

Partiamo dall’art. 3 della Costituzione. << Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il termine”razza” nel 2* comma risulta essere altamente lesivo nei confronti del diritto di essere tutelati contro le discriminazioni. Per cui il concetto “razza” è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette.

Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’art. 8 Cost. e nell’art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare. Pertanto Il principio generale dell’uguaglianza giuridica (cpv. 1) e il divieto generale di discriminazione (cpv. 2) sono rilevanti ai fini della lotta contro la discriminazione razziale.

Si tratta di diritti costituzionali che possono essere invocati da tutte le persone fisiche (privati), indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Nel termine «razza», oggi alquanto obsoleto nell’Europa continentale, sono sussunte caratteristiche quali il colore della pelle o l’origine.

Le caratteristiche lingua e convinzioni sono disciplinate anche in altri articoli (art.18 Cost., libertà di lingua; art. 15 Cost., libertà di credo e di coscienza e art. 16 Cost., libertà d’opinione e d’informazione).

B) Rilievi o fatti che evidenziano il vizio formale e sostanziale.

Questo articolo che incorpora elementi affinché si possa formare società civileed equa con principi di uguaglianza, contiene la parola che aveva iniziato un primo processo di secolarizzazione del significato contorto e deviato con le leggi razziali. Un significato puramente politico e di responsabilità del
fascismo, sottoscritto con le leggi razziali (Regii Decreti e Leggi del settembre 1938- luglio 1939), come dal suo piano, Il Fascismo e il problema della razza. Giustamente le stesse verranno abrogate tra il 1943-1988, da Giovanni Spadolini che presenziava il Senato, in cui nelle premesse le definisce “leggi della vergogna.”

Il termine antisemitismo definisce reati come gli attentati all’integrità fisica, alla vita o alla proprietà di Ebrei o istituzioni ebraiche. Possono però essere antisemiti anche convinzioni ostili, pregiudizi o stereotipi chiaramente o vagamente riconoscibili nella cultura, nella società o in atti individuali finalizzati ad anteporre il proprio gruppo di appartenenza a quello degli Ebrei o a denigrare o
svantaggiare gli Ebrei e le loro istituzioni.

Il termine «ostilità antiebraica» designa un atteggiamento di rifiuto nei confronti delle persone che si definiscono ebree o sono percepite come tali. Il termine «antisemitismo» è usato oggi come iperonimo e in parte anche come sinonimo di tutti gli atteggiamenti antiebraici.

Nel contesto del razzismo, l’antisemitismo rappresenta un fenomeno particolare in cui a un’appartenenza religiosa (l’oggetto dell’ostilità antiebraica) viene fatta corrispondere un’appartenenza etnica (l’oggetto dell’antisemitismo, anche se il termine «semitico» è originariamente un costrutto linguistico).

Le misure statali contro la discriminazione degli Ebrei o di persone percepite come tali intendono proteggere singoli individui e gruppi di individui, non una religione. Questa definizione si basa essenzialmente su quella dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto

C) Rilievi o fatti che rimarcano l’urgenza e le ragioni della modifica del termine.

In questo periodo storico all’insegna di riforme e cambiamenti la parola “razza” inizia ad acquistare significati diversi ed ambivalenti e le coscienze iniziano, con lo sguardo, a rivolgersi verso nuovi orizzonti.
La comunità scientifica ben secolarizzata rimarca il significato al termine razza racchiudendovi diversi significati che più si addicono alla specie animale.
Con il processo di globalizzazione il concetto di un nuovo umanesimo si impone e con esso la società assume sempre di più valenza Universale dove le disuguaglianze sono una minoranza: la diversità appartiene a ciascuno e tutti abbiamo stessi diritti e doveri davanti alla vita.

Per cui le discriminazioni non hanno più senso di esistere e con esse la parola “razza” divenuta obsoleta da un punto di vista evoluzionistico della specie umana. Inoltre, alimenta l’errata interpretazione, partendo dalle nostre origini biologiche.
Se è vero che in passato il termine razza è stato impropriamente usato sulla scorta della pressoché scarsissima conoscenza che si aveva del genoma umano, e prendendo in prestito un termine già in uso nel mondo animale, oggi, dopo che il codice genetico è stato scoperto e compreso a fondo, sarebbe opportunocommutare la parola razza, nella più precisa “etnia”.

Quelle diversità, visibili a occhio nudo tra i diversi popoli, si è scoperto attraverso uno studio compiuto da un gruppo di genetisti negli anni 70, che le differenze sono pressoché nulle, e tutte le “razze” partono da un ceppo comune.Per cui è errato continuare a pensare in termini di razza, ma sarebbe più opportuno parlare di etnia per descrivere persone con usi e costumi diversi, che hanno un differente linguaggio, diversa religione, tradizioni e tutto quanto possa distinguere in maniera netta una popolazione da
un’altra.

 

Firmato – in rappresentanza dell’Ufficio Politico della Democrazia Cristiana e del Dipartimento “Legalità e Giustizia” della D.C. – da:

Angelo Sandri (Udine) * Segretario nazionale della Democrazia Cristiana

Andrea Zallocco (Pescara) * Vice-Presidente nazionale della D.C.,

Laura Allevi (Ascoli Piceno) * Segretario naz.le Mov. Femminile e Pari Opportunità della D.C.

Avv. Alfredo De Filippo (Salerno) * Segretario nazionale Dip. “Legalità e Giustizia” D.C.

Domizia Di Crocco (Latina) * Segretario regionale Dip. “Legalità e Giustizia” D.C. Lazio

Avv. Piergiorgio Lo Duca (Cosenza) * Segretario regionale Dip. “Legalità e Giustizia” D.C. Calabria

Corrado Giardina (Caserta) * Segretario nazionale Relazioni Esterne e Istituzionali della D.C.

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Salvatore Astro
3 anni fa

Solo una parola ” complimenti”!