articolo redatto da Antonio Gentile su : www.ilpopolo.news
La legge 104 del 5 febbraio 1992 è entrata in vigore il 18 febbraio dello stesso anno ed è intitolata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Si tratta infatti di un testo il cui scopo è quello di regolare, in maniera ampia, i diritti delle persone con disabilità e dei familiari che le assistono, stabilendo principi, tutele e agevolazioni usufruibili dai diretti interessati e dai loro parenti.
Le finalità della legge 104 sono chiare: non soltanto rispondere alle speciali esigenze di alcune persone, ma anche sancirne il il pieno diritto a realizzarsi e autodeterminarsi, con libertà ed indipendenza.
La legge non si limita a fare delle affermazioni teoriche di principio, ma realizza un sistema di doveri e diritti, con lo scopo di eliminare le disparità tra persone disabili e persone non disabili. La legge 104 ha infatti introdotto il principio di abbattimento delle barriere architettoniche e molte altre previsioni fondamentali, che vediamo nel dettaglio.
A chi spetta la legge 104
L’art. 3 della legge 104 individua i soggetti delle sue previsioni: essa si rivolge alla persona disabile, individuata come ” (…) colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Come chiarisce il testo di legge, la minorazione deve essere accertata da commissione medica apposita. Poiché si preoccupa di tutelare i diritti delle persone (non soltanto dei cittadini), la legge si applica anche a stranieri ed apolidi (cioè persone che non hanno una cittadinanza, ad esempio le popolazioni nomadi) che abbiano la residenza, il domicilio o anche solo la stabile dimora in Italia.
Trattandosi di cura delle persone disabili, destinatari di alcune previsioni diventano anche i parenti più prossimi dei diretti interessati: quindi in primo luogo i genitori (biologici o adottivi), i figli e i coniugi della persona con disabilità, individuati come coloro che si prendono cura della persona medesima e che, in questo loro ruolo, hanno diritto ad essere sostenuti con alcune previsioni ed agevolazioni.
La legge prevede le agevolazioni per i parenti in caso di persona con disabilità grave, definita così dal terzo comma dello stesso articolo 3:
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Come ottenere le agevolazioni della legge 104
Come visto la legge 104 utilizza il concetto di handicap, un concetto che guarda soprattutto al grado di coinvolgimento sociale del soggetto, di partecipazione alla vita, di autonomia. È concetto differente da quello di invalidità civile, utilizzato ad esempio per il riconoscimento di pensioni, e non è un concetto coincidente.
Non è quindi automatico che un’invalidità del 100% significhi una disabilità grave, nel senso che le dà il comma terzo dell’art. 3 della legge 104, che abbiamo appena visto.
Nonostante ciò, il percorso per ottenere il riconoscimento di disabilità secondo la legge 104, per poter usufruire dei benefici previsti, è praticamente identico a quello per l’accertamento di invalidità. Vediamolo insieme:
Certificato medico curante
Per prima cosa occorre recarsi dal medico curante (generalmente quello di base, ma deve essere dotato di sistema di accertamento telematico) e specificargli che tipo di riconoscimento è necessario (in questo caso handicap). Il medico utilizzerà il sistema telematico per compilare un certificato, dotato di un codice identificativo, direttamente sul sito INPS: viene così attestata la condizione della persona e le eventuali prestazioni necessarie.
Il medico rilascia anche una copia cartacea, che sarà da esibire alla Commissione ASL che accerta la disabilità. Attenzione: il certificato in questione è a pagamento e dura soltanto 90 giorni che dalla compilazione del certificato del medico di base è necessario prenotare la visita presso la Commissione, che va chiesta all’INPS. La domanda può essere fatta soltanto in via telematica, attraverso il sito dell’INPS, a cui bisogna aver prima richiesto un codice PIN di identificazione (da ottenere sempre in via telematica oppure chiamando il Contact Center INPS numero 803164); oppure può essere fatta con l’aiuto di patronati o associazioni di categoria che sono abilitati a presentarla.
In ogni caso, nella domanda andrà anche inserito il codice del certificato medico inviato dal medico di base, in modo che l’INPS possa abbinare la richiesta alla giusta certificazione. Lo stato di avanzamento della pratica può essere seguito on line, sempre dal sito INPS. Con la richiesta di accertamento handicap è possibile chiedere anche l’accertamento dell’invalidità, non occorrono due domande distinte.
Prenotazione visita davanti alla Commissione ASL
Dopo la presentazione della domanda, il sistema genera una ricevuta di protocollo. Il sistema a quel punto propone una serie di date disponibili per la visita presso la Commissione dell’ASL, ma c’è anche la possibilità di chiedere una data diversa da quelle proposte. I termini indicativi per fare la visita sono di massimo 30 giorni dalla richiesta, per l’accertamento ordinario, e di 15 giorni se si tratta di patologia oncologica.
Se l’agenda non ha disponibilità che rispettino questi limiti di tempo, il sistema propone una data più lontana, oppure registra la domanda e si riserva di dare indicazioni in seguito.
Una volta prenotata, la data della visita è visibile nella pagina delle procedure on line, ma viene anche inviata una lettera a casa con raccomandata, nella quale oltre a data e orario vengono anche ricordati i documenti da portare, le modalità per disdire o spostare la visita e la possibilità di farsi accompagnare e assistere da un medico di fiducia.
Se non ci si presenta alla visita, viene inviata una seconda convocazione ad una nuova data, trascorsa inutilmente la quale si considera l’assenza come rinuncia alla domanda. Se la Commissione, entro tre mesi dalla domanda, non fissa la visita, si può fare una diffida all’Assessorato competente. Se nemmeno così si ottiene risposta, passati 270 giorni dalla domanda iniziale si può fare ricorso al Giudice Ordinario.
Richiesta di visita domiciliare
Se la persona che deve essere visitata dalla Commissione ASL è intrasportabile, cioè se spostarla significa metterne a rischio salute e incolumità, si può richiedere la visita domiciliare. Per richiederla occorre di nuovo un certificato specifico del medico curante, trasmesso sempre in via telematica, almeno 5 giorni della data fissata per la visita ambulatoriale.
Visita e verbale
Durante la visita, come detto, l’interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Della Commissione che effettua la visita fa parte anche un medico dell’INPS. Per questo, se la visita si conclude con parere unanime, il relativo verbale viene validato ed è considerato definitivo.
Se invece la decisione non è unanime, l’INPS sospende il verbale e acquisisce altra documentazione utile alla decisione. Può quindi validare il verbale entro i successivi 10 giorni, oppure fissare una nuova visita entro i successivi 20 giorni.
Invio del verbale, impugnazione, aggravamento e revisione
Il verbale viene inviato all’interessato dall’INPS, in una duplice versione: una completa di tutti i dati sensibili, l’altra contenente soltanto il giudizio finale della Commissione. È questa la versione da presentare ai vari uffici amministrativi. Se si vuole impugnare il verbale, occorre prima fare una procedura di accertamento tecnico preventivo, davanti al tribunale competente, con l’assistenza di un avvocato.
Il verbale può essere anche successivamente rivisto per aggravamento delle condizioni dell’interessato, seguendo l’iter esposto sopra. Non si può però chiedere l’aggravamento di una posizione per cui sia stata fatta impugnazione del verbale. Infine il verbale può essere soggetto a revisione periodica, se così è stato previsto dalla Commissione. Nell’attesa dell’emissione di verbale definitivo, è anche possibile ottenere un verbale provvisorio.
Per un approfondimento e una verifica delle informazioni che abbiamo riportato puoi consultare il sito handYLex.org oppure il sito INPS.
Cura e riabilitazione
Il testo della legge 104 tratta anche di temi quali cura, ricerca, riabilitazione e prevenzione in tema di disabilità. Tratta quindi di controlli periodici durante la gravidanza, di rispetto di ritmi ed esigenze della madre al momento del parto, limitando interventi medici controproducenti. Si parla anche di accesso alle cure e alle terapie necessarie alla persona colpita da disabilità, con delega alle Regioni e al sistema sanitario locale per l’erogazione dei servizi.
L’art. 7 prevede che il sistema sanitario nazionale, attraverso le sue sedi locali e quelle convenzionate, garantisca anche la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
Legge 104: agevolazioni sul posto di lavoro
Diverse le previsioni della legge 104 in tema di lavoro . Vediamo le principali:
Art. 21
La persona disabile con un’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni di cui alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che sia assunta presso enti pubblici per concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Art. 33
La persona disabile lavoratore dipendente o coloro, lavoratori dipendenti, che si occupano di persona disabile grave (purché quest’ultima non sia ricoverata in maniera permanente in una struttura) hanno diritto a fruire di una serie di permessi retribuiti e di tutele nell’ambito di eventuali trasferimenti.
Le persone che si occupano di un disabile, per fruire di tali diritti, devono essere genitore, coniuge, affine (cioè parente del coniuge, ad esempio suocero) o parente entro il secondo grado del disabile stesso, oppure entro il terzo grado, se i genitori o il coniuge hanno più di 65 anni, sono assenti o deceduti o impossibilitati a loro volta da malattie invalidanti. Le disposizioni valgono anche per affidatari di persone con handicap in situazione di gravità. In particolare a questi soggetti è consentito:
- In alternativa con il prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, ai genitori di bambino disabile è consentito fruire di due ore di permesso retribuito giornaliero fino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Gli stessi permessi sono riconosciuti al disabile maggiorenne in situazione di gravità;
- Ai parenti del disabile e alla stessa persona con handicap sono riconosciuti tre giorni di permesso retribuito al mese, fruibili anche in maniera continuativa. Questo diritto può essere fruito da un solo lavoratore dipendente alla volta per assistenza al medesimo disabile. Al contrario, è concesso al medesimo lavoratore di fruire dei diritti di permesso nell’assistenza a più persone disabili, se queste hanno perso i genitori o il coniuge o gli stessi sono troppo anziani o invalidi;
- Se il lavoratore presta assistenza ad un disabile residente in comune che dista oltre 150 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso, quest’ultimo deve attestare tale tempo di percorrenza producendo gli opportuni titoli di viaggio (biglietti del treno, ecc…);
- Il lavoratore che assiste persona disabile, ha diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina alla residenza della persona assistita e non può essere trasferito senza aver prestato consenso. Il lavoratore disabile maggiorenne ha invece diritto a scegliere la sede di assegnazione più vicina al proprio domicilio e non può essere da lì trasferito senza aver espresso consenso.
I diritti di cui alla legge 104 valgono per lavoratori dipendenti privati e pubblici. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi o parasubordinati, i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e coloro che sono addetti ai lavori domestici.
Per i lavoratori pubblici, le richieste di permesso sono esaminate dal dirigente dell’amministrazione di appartenenza. Per i lavoratori privati, spiegazioni e modulistica sono reperibili sul sito dell’INPS. In entrambi i casi, sarà necessario produrre documentazione, anche in via di autocertificazione, che attesti le condizioni della persona disabile e il rapporto di parentela con la stessa.
Agevolazioni per l’acquisto di auto con le legge 104
L’art. 27 della legge 104 stabilisce che i titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, possono ottenere un contributo per sostenere i costi delle modifiche agli strumenti di guida. Il contributo, pari al 20% del costo, è erogato dalle unità sanitarie locali ed è a carico del bilancio dello Stato. Nell’ottica di questo contributo, le modifiche agli strumenti di guida vengono inquadrate come strumento protesico extra-tariffario.
Oltre a questo contributo, le agevolazioni riconosciute alle persone disabili nell’acquisto di un automobile privata sono:
La detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, che si calcola dalla data di acquisto. È calcolabile su una spesa massima di 18.075,99 euro e purché il mezzo acquistato venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione ed esclusi anche i costi di utilizzo, come ad esempio l’assicurazione e il carburante.
Sono detraibili le riparazioni purché rientrino, unitamente al costo di acquisto, nel limite di spesa di 18.075,99 euro e purché vengano sostenute entro 4 anni dall’acquisto stesso. La detrazione può essere interamente fruita nell’anno di acquisto oppure può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Se il veicolo viene ceduto, dietro pagamento oppure gratuitamente, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef ordinaria e quella dichiarata applicando l’agevolazione.
Eccezione fatta per il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Si può di nuovo fruire del beneficio nel quadriennio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo destinandolo alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo viene cancellato perché esportato all’estero. In caso di furto, opera la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio, ma deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.
Il documento di spesa (la fattura o ricevuta) deve essere intestato al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico. In questo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.
L’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria)
Vale per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’agevolazione si applica anche in caso di acquisto contestuale di optional. Il beneficio si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel corso di quattro anni dalla data di acquisto. Per godere di nuovo di questo beneficio nello stesso quadriennio occorre la cancellazione del primo veicolo dal Pra per demolizione.
Se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’Iva ordinaria e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione. Fa eccezione il caso di mutate esigenze della persona disabile legate alle condizioni della stessa, che rendano necessario un altro mezzo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto
Applicabile all’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) che sia intestata al disabile o ad un familiare di cui il disabile stesso sia fiscalmente a carico.
L’esenzione dell’imposta di trascrizione
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (esclusi i non vedenti e i non udenti) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione di passaggi di proprietà. Il beneficio vale sia per auto nuova, sia per auto usata. Come per il bollo, l’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta per l’esenzione va rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.
Le agevolazioni appena elencate, con le eccezioni già segnalate, vanno a vantaggio di:
- non vedenti e non udenti;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Tutti i dettagli delle agevolazioni sono comunque consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nessuna agevolazione o sconto è invece previsto dalla legge per l’assicurazione obbligatoria RCA. Deve quindi essere tutto rimesso ad eventuali offerte delle compagnie.
In caso di decesso del disabile
Cosa accade se la persona disabile viene a mancare dopo l’acquisto definitivo del mezzo? Le agevolazioni fiscali rimangono invariate, anche se il decesso avviene entro i due anni dall’acquisto, e possono essere fruite anche se “spalmate” su più anni. Non sarà invece possibile beneficiare più dell’esenzione dal bollo auto o della detrazione per le spese di manutenzione straordinaria.
La legge 104 tratta, come visto, di questioni fondamentali e mira ad eliminare quelle differenze che potrebbero esserci tra le persone a causa di disabilità fisiche o psichiche. Ma quanto è concretamente (e correttamente) applicata? Quanto davvero riesce a realizzare gli scopi, giustissimi, per cui è stata scritta?
Oggi abbiamo affrontato un argomento molto sensibile che a volte lascia un po di incertezze nella lista di documenti da richiedere e nei cavilli giudiziari, spero di aver in parte risolto i tuoi dubbi e i tanti problemi che ogni giorno incontri nel far valere i tuoi diritti.
di Antonio Gentile