A cura di Avvocato Nicola Russo (Taranto)
Presidente del Mov. politico <Taranto Futura >
< L’EVIDENTE GOLPE POLITICO DEL PARLAMENTO EFFETTUATO NELLA XVII LEGISLATURA: VIOLATA CLAMOROSAMENTE LA SOVRANITÀ DEL POPOLO ITALIANO ! >
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2014 , aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge elettorale cosiddetta “porcellum”, in ordine alla mancata possiilità di espressione della preferenza ed al premio di maggioranza.
Il Parlamento italiano della XVII legislatura, non curante di tale dichiarata INCOSTITUZIONALITÀ, ha ugualmente illecitamente convalidato, con delibera della Giunta per la verifica dei poteri del 25.6.2015 (dopo aver eletto Mattarella Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015), l’elezione dei proclamati con il premio di maggioranza, già questo dichiarato incostituzionale UN ANNO E MEZZO PRIMA (gennaio 2014).
Si badi bene che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n.169 del 24 giugno 2015 ovvero un giorno prima della convalida degli eletti col premio di maggioranza (e si badi ancora bene convalida avvenuta solo in Giunta il 25.6.2015, e non in Assemblea, dato che in quest’ultima sede la votazione è avvenuta successivamente), ha dichiarato “che non si possono mantenere in vita o ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarata INCOSTITUZIONALITÀ, non sono più in grado di produrne.
Il contrasto con l’art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale”. Così anche per la Cassazione per i rapporti pendenti e successivi alla dichiarata incostituzionalità, come la convalida degli eletti.
Infine, altre sentenze della stessa Corte Costituzionale hanno statuito che, in caso della dichiarata incostituzionalità parziale di una legge elettorale, è necessario sciogliere le Camere e convocare nuove elezioni con le norme della legge elettorale che non sono state dichiarate incostituzionali.
CIÒ CHE NON È STATO FATTO !
DA QUI, IL REATO DI CUI ALL’ ART. 287 Codice Penale (USURPAZIONE DI ATTIVITÀ POLITICA).
Da evidenziare anche la chiara presa di posizione da parte del Consiglio di Stato, con una sua ultima sentenza emanata nel 2021..
Ha infatti con essa precisato che non sussiste l’AUTODICHIA parlamentare quando viene violato un diritto soggettivo (vedi, in questo caso, il diritto di voto del cittadino e il diritto di scegliersi i rappresentanti al Parlamento, nel rispetto della sovranità popolare costituzionalmente garantita).
Per ulteriori approfondimenti è posssibile consultare su Internet lo studio del Presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky: “Un anno di Parlamento abusivo” !